CTP Consulente Tecnico di Parte

 LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

La consulenza giudiziaria può prevedere l'intervento di professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte.
Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi).

L’intervento dei consulenti di parte alle udienze ed, in genere, alle operazioni svolte dal CTU è –di regola- previsto dalla legge come una semplice facoltà (in quanto opera nell’esclusivo interesse della parte che intende farsi assistere dal perito) e non come un obbligo.
La circostanza fa si che in molti casi, anche se sarebbe sempre auspicabile una partecipazione attiva del consulente di parte in modo tale da rendere efficace il suo intervento, non sia neppure richiesto un impegno che lega il professionista alla burocrazia dei tribunali. Di frequente il contributo del consulente si risolve nella stesura di osservazioni tecniche e nel loro deposito presso la cancelleria del tribunale, senza che la macchina della giustizia possa in alcun modo interferire negativamente sul suo lavoro, e maturando nei confronti di chi lo ha incaricato il diritto di essere compensato per l’opera svolta fino da subito, a prescindere da liquidazioni da effettuare ad opera del giudice.

Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. È altresì esonerato da qualsiasi obbligo di cooperazione o quant'altro nei confronti dell’autorità giudiziaria (obblighi ai quali invece è sottoposto il CTU), al di fuori del divieto di ostacolare illegittimamente l’attività del consulente del giudice.
Non va comunque dimenticato che la sua opera deve sempre rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico (se presente) e dai tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.