CTU del Tribunale

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, noto anche con l'acronimo C.T.U., è quella figura professionale dell'ordinamento italiano prevista dall'Art. 61(1° comma) del Codice di procedura civile che recita: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. [...]".

Il C.T.U., quindi, svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.
Scopo del Consulente è quindi quello di rispondere in maniera puntuale e precisa, ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici Albi, suddivisi per categorie (ad esempio: Architetti, Ingegneri, Periti Industriali, Geometri, Agronomi, Grafologi, Esperti in mobili ed antiquariato, ecc) tenuti dai Tribunali.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal Cpc per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).

L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente "Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità".

Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire - in ogni momento - il contradditorio.

È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il Giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal Giudice stesso.

Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:

illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi;
dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti;
rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica;
analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte;
essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico;
confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico;
chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. grosse spese da sostenere per l’incarico).